Art. 6.
                   Valutazione prove di ammissione
  Ogni  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  E' ammesso al colloquio il candidato che abbia  superato  la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.