Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
  Il contributo annuo per  l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  secondo  le  condizioni economiche, reddito e
situazione patrimoniale possedute nell'anno solare  1998  dal  nucleo
familiare  convenzionale  dello  studente, sono determinate secondo i
seguenti parametri:
  Indicatore della condizione economica
  reddito inferiore a
  L. 23.294.250 (12.030,48 euro) 1 componente
  "
  L. 38.823.750 (20.050,79 euro) 2 componenti
  "
  L. 51.765.000 (26.734,39 euro) 3 componenti
  "
  L. 63.153.300 (32.615,96 euro) 4 componenti
  "
  L. 74.023.950 (38.230,18 euro) 5 componenti
  "
  L. 83.859.300 (43.309,71 euro) 6 componenti
  "
  L. 93.177.000 (48.121,90 euro) 7 componenti
  Coloro che avranno una situazione economica inferiore  ai  suddetti
parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
800.000  (413,17  euro);  coloro che avranno una situazione economica
superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
1.500.000 (774,69 euro).
  A tali importi sara' aggiunta l'imposta di bollo  e  il  premio  di
assicurazione.
  Detto  importo  e'  da  versare in due rate: prima rata: L. 800.000
(413,17 euro) oltre al bollo e alla assicurazione,  la  seconda  rata
per la differenza.
  Sono  esonerati  preventivamente  dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,  comma
3,  della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli extracomunitari borsisti
del Governo italiano.
  In caso di rinuncia agli  studi,  il  dottorando  che  ha  ottenuto
iscrizione  non  ha  diritto,  in  nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.