Art. 12.
                         Dipendente pubblico
  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca  e'
collocato,  a  domanda,  fin  dall'inizio  e  per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni  di
reddito richieste.