Art. 14.
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue   all'atto   del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta e viene conferito dal rettore dell'Universita' di Ferrara.