Art. 9. Borse di studio Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra' assegnata secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, una borsa di studio. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. L'importo annuale della borsa di studio e' di L 20.450.000 (10.561,54 euro) relativa al primo anno di corso per l'anno accademico 1999-2000 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre; L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o della borsa del Governo italiano.