Art. 10.
                      Accertamenti psicofisici
  1.  I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  degli
idonei,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al precedente art. 3,
saranno convocati presso una sede che l'Amministrazione della  Difesa
stabilira',  per essere sottoposti a visita medica a cura di apposita
commissione  nominata  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.  L'Amministrazione potra' procedere a convocare fino al 20%
in piu' dei posti a concorso.
  La mancata presentazione per qualunque motivo avvenuta  nel  giorno
ed  all'ora  stabilita  nell'avviso di convocazione sara' considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso.
  In  caso  di grave e giustificato motivo, da comprovarsi con idonea
documentazione, il concorrente potra' essere ammesso, successivamente
e con nuova convocazione, ad effettuare le predette  visite  mediche.
La  riconvocazione  di  cui sopra e' una "facolta'" che si riserva di
esercitare  l'Amministrazione  e  l'esercizio  di  tale  facolta'  e'
discrezionale e non sindacabile.
  I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti sanitari venissero
riconosciuti  affetti  da  malattia  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  commissione  medica per verificare
l'eventuale recupero  dell'idoneita'  fisica.  Ove  i  candidati  non
avessero  recuperato,  al  momento  della  nuova  visita  la prevista
idoneita' fisica saranno giudicati "non idonei". Tale giudizio  sara'
comunicato  seduta  stante  agli  interessati.    L'accertamento  dei
requisiti a cura della commissione medica avverra' secondo i  criteri
riportati  in  allegato  "B",  che  fa  parte integrante del presente
decreto.
  2. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'  definitivo
e  comporta  in caso di giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso. I candidati giudicati non  idonei  potranno  far  pervenire
alla  Direzione  generale  per  il personale militare - I Reparto - 3
Divisione  -  2  Sezione,  via  XX  settembre  123/A  -  00187  Roma,
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data della
visita medica, specifica istanza corredata di  idonea  documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che  hanno  determinato  il   giudizio   di   non   idoneita'.   Tale
documentazione  verra'  valutata  da  un'apposita commissione medica,
nominata dalla Direzione generale per  il  personale  militare,  che,
qualora  necessario,  potra'  sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
  Non saranno prese in considerazione istanze  prive  della  prevista
documentazione  ovvero  pervenute  oltre  il termine perentorio sopra
citato.
  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza  i  candidati  riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per il
personale militare.
  In caso di mancato accoglimento dell'istanza  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  della  visita medica si intendera'
confermato.