Art. 11.
             Conferimento di ulteriori posti agli idonei
               non utilmente collocati in graduatoria
  L'Amministrazione si riserva la facolta'  di  conferire,  oltre  ai
posti  messi  a  concorso  per  ciascuna categoria/specialita', anche
quelli  che  alla  data  di  approvazione  della  graduatoria  stessa
risultino disponibili.
  Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria finale
non  possono  superare  il  quinto  dei  posti  messi  a concorso per
ciascuna categoria/specialita'.