Art. 3.
                     Requisiti di partecipazione
  1. Possono partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 4, i sergenti di complemento
della  Marina  militare ed i graduati di truppa della Marina militare
di cui al precedente art. 2 che:
  a)  appartengano  alle  categorie/specialita'/abilitazioni indicate
nel presente bando di concorso;
  b) siano in  possesso  della  idoneita'  psico-fisica  al  servizio
militare       nel       servizio       permanente,       per      le
categorie/specialita'/abilitazioni di appartenenza;
  c) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi;
  d) non abbiano riportato nell'ultimo biennio di  servizio  prestato
una  qualifica  non  inferiore  a  "nella media" o "sufficiente" o un
giudizio equiparabile a tale qualifica,  cosi'  come  specificato  al
successivo art. 8.
  e)  non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi  Forza  armata  o  Corpo  armato
dello  Stato  per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al servizio
militare incondizionato o  per  inidoneita'  al  grado  di  caporale,
caporale  maggiore  e  di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del  militare
di cui alla legge il luglio 1978, n. 382;
  f)  non  siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal precedente
arruolamento volontario da qualsiasi  Forza  armata  o  Corpo  Armato
dello  Stato  per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale, per delitti  non  colposi  o  per  violazione  delle
disposizioni di legge sul matrimonio;
  g)  siano  in possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29,   per   l'assunzione  nell'Amministrazione  della  difesa,  quale
sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
80;
  2.  I  requisiti  di  cui  al  precedente  comma  1,  devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  di  partecipazione  al  concorso  e mantenuti fino alla data
dell'effettiva incorporazione.
  3. I candidati che risultassero ad una verifica, anche  successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu'  requisiti saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.