Art. 9.
                             Graduatoria
  La commissione d'esame  dei  titoli  formera'  la  graduatoria  dei
concorrenti  giudicati  idonei in base al punteggio attribuito per il
possesso dei titoli stessi.
  Le   graduatorie   saranno    formate    distintamente    per    le
categorie/specialita'/abilitazioni previste nel presente bando.
  A  parita'  di  punteggio  sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  purche'  non  in  contrasto  con  i
requisiti  richiesti  al  precedente  art.  3.  In  caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' ai sensi  della  legge
16 giugno 1998, n. 191.
  La graduatoria sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini Marina.
  Di  tale  pubblicazione  sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.