Art. 11.
                            L i c e n z a
  1.  I  concorrenti  che  siano militari in servizio fruiranno della
licenza  straordinaria  per  esami,  limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento  delle  prove  concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 2, nonche' al tempo strettamente  necessario  per  il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.