Art. 11. L i c e n z a 1. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al precedente art. 2, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.