Art. 12.
                        Titoli di preferenza
  1.  A  parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 13 si terra' conto dei titoli di preferenza di cui
all'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto,   sempreche'   il   candidato   faccia  pervenire  entro  il
quindicesimo giorno successivo alla data di superamento  della  prova
pratica, idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
citato nelle premesse, al fine di consentire  all'amministrazione  di
esperire   ricerche   atte   a  verificare  il  possesso  del  titolo
preferenziale dichiarato.
  2. La dichiarazione di cui sopra si  considera  prodotta  in  tempo
utile   anche   se  spedita,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
e  a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.