Art. 13. Graduatorie 1. Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno formate dalla commissione secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuto sommando: a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) il punteggio attribuito per i titoli di merito; d) il punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 10, comma 6. 2. Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra' conto della riserva dei posti a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli. 3. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 12. 4. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. 5. I decreti di approvazione delle graduatorie verranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati sul Foglio d'Ordini Marina.