Art. 13.
                             Graduatorie
  1.  Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 saranno formate dalla commissione secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuto sommando:
  a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
  b) il punteggio riportato nella prova orale;
  c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
  d)  il  punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera, calcolato come indicato  nel  precedente  art.  10,
comma 6.
  2.  Nel  formare  la graduatoria la commissione esaminatrice terra'
conto della riserva dei posti a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli.
  3. Ferma restando, in ogni caso, la  suddetta  riserva,  si  terra'
conto,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di preferenza di cui al
precedente art. 12.
  4.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate   con   decreti
dirigenziali/interdirigenziali.
  5.  I decreti di approvazione delle graduatorie verranno pubblicati
nel  Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre  pubblicati
sul Foglio d'Ordini Marina.