Art. 14. N o m i n a 1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri eventualmente prescritta dalle norme finanziarie vigenti, guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dei rispettivi Corpi con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore della Marina. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 5. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno prosciolti dalla ferma di anni cinque e: a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma eventualmente contratta; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti, verranno ricollocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo, a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.