Art. 14.
                             N o m i n a
  1.  Gli  idonei  che nelle graduatorie di cui al precedente art. 13
saranno compresi nel numero dei posti a concorso  saranno  dichiarati
vincitori  e  nominati,  dopo  che  sara'  stata  all'uopo  acquisita
l'autorizzazione  del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
eventualmente    prescritta    dalle   norme   finanziarie   vigenti,
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dei
rispettivi Corpi con anzianita'  assoluta  nel  grado  stabilita  nei
decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
  2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in via
provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del   possesso   dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
  3. Dopo la nomina essi frequenteranno un  corso  applicativo  della
durata  e  con  le  modalita'  stabilite  dallo  Stato maggiore della
Marina.
  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre   arruolamento  volontario  nel  Corpo  equipaggi  militari
marittimi con una ferma di  anni  cinque  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso.
  La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  4.   Per   gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
  5. Gli ufficiali che non supereranno il corso  applicativo  saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
  a)   se  provenienti  dal  ruolo  marescialli,  rientreranno  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
  b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in  congedo,
salvo  che  avessero  obbligo  di  completare  la ferma eventualmente
contratta;
  c)  se   provenienti   dai   frequentatori   dei   corsi   normali,
completeranno  la  ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
  d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in  congedo,
a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.