Art. 3.
                     Requisiti di partecipazione
  1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
  a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di  complemento  che
siano  in  congedo per aver gia' completato, senza demerito, la ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre  1980,  n.  574,
ovvero  siano  vincolati  a  detta  ferma  alla  data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e la completino senza demerito
entro  il  31  agosto 2000. Tali ufficiali non devono aver riportato,
inoltre, un  giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore.
  Sono,  pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1, gli ufficiali di complemento in servizio di  prima
nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio;
  b)  i  sottufficiali  inquadrati  nel  ruolo  dei marescialli della
Marina ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n.  196,  appartenenti  ad  una  delle  categorie e delle specialita'
previste  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  che  consentono  la  partecipazione ai rispettivi
concorsi;
  c) per un solo Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita',  il
personale giudicato idoneo e non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina;
  d)  per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali
dell'accademia navale che non abbiano  completato  il  secondo  o  il
terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine
militare.
  2.  I  candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono:
  a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se  appartenenti
alla  categoria dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera
b), il  trentaduesimo  anno  di  eta',  se  appartenenti  alle  altre
categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d).
  Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
  c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  1)  per  il  ruolo  speciale dei Corpi di stato maggiore, del genio
navale, delle armi navali, di  commissariato  della  Marina  e  delle
capitanerie  di  porto:  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado di durata  quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai  corsi
universitari,  ovvero  un  titolo  di  studio di durata quadriennale,
integrato dal  corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari  dall'art.  1  della  legge  11 dicembre 1969, n. 910, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  2) per il ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina:  diploma
di laurea in odontoiatria.
  Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto  in  Italia,  rilasciata  da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
  d) essere riconosciuti in possesso della idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale  al  servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della  Marina,  da  accertarsi  con  le
modalita' prescritte dal successivo art. 9;
  e) godere dei diritti civili e politici;
  f)   non  essere  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
  3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della
condotta  e  delle  qualita'  morali  prescritto  per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa.