Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare: a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento che siano in congedo per aver gia' completato, senza demerito, la ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero siano vincolati a detta ferma alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e la completino senza demerito entro il 31 agosto 2000. Tali ufficiali non devono aver riportato, inoltre, un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio; b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli della Marina ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenenti ad una delle categorie e delle specialita' previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi; c) per un solo Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il personale giudicato idoneo e non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina; d) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare. 2. I candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se appartenenti alla categoria dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b), il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato della Marina e delle capitanerie di porto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) per il ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina: diploma di laurea in odontoiatria. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di loro scelta; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 9; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.