Art. 5.
                             T i t o l i
  1.  Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli di cui all'art. 8 del
presente decreto, i  candidati  potranno  produrre  a  corredo  della
domanda di partecipazione tutti quei documenti relativi a titoli (non
risultanti  dalla  documentazione  matricolare,  che verra' acquisita
d'ufficio) che ritengano utili per la predetta valutazione.
  Detti titoli dovranno essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso.
  2. I titoli di cui al precedente comma 1  possono  essere  prodotti
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni
indicate nel precedente art. 4, comma 5.