Art. 5. T i t o l i 1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 del presente decreto, i candidati potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione matricolare, che verra' acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la predetta valutazione. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. I titoli di cui al precedente comma 1 possono essere prodotti sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni indicate nel precedente art. 4, comma 5.