Art. 6.
                             Commissioni
  1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  a)  la  commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per
le prove scritte, per le  prove  orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria generale di merito;
  b) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
  c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
  d) la commissione per gli eventuali accertamenti sanitari.
  2.  La  commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
  un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio o
in ausiliaria da non oltre tre anni: presidente;
  due ufficiali in servizio o in ausiliaria da  non  oltre  tre  anni
anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente  allo  stesso  Corpo  per  il  quale  viene  indetto  il
concorso: membri;
  un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua  straniera,
che  potra'  essere  diverso  in  funzione della lingua prescelta dai
candidati: membro aggiunto;
  un ufficiale di grado non  inferiore  a  sottotenente  di  vascello
ovvero   un   dipendente  civile  dell'amministrazione  della  difesa
appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2":
segretario senza diritto di voto.
  3. La commissione per gli  accertamenti  attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  capitano  di vascello:
presidente;
  due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello: membri.
  Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed  esperti
periti selettori della Forza armata.
  4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
  un ufficiale di grado non inferiore  a  capitano  di  vascello  del
Corpo sanitario della Marina: presidente;
  due  ufficiali  di  grado  non  inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario della Marina: membri.
  Detta commissione si avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
  5.  La  commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
  un ufficiale di grado non inferiore  a  capitano  di  vascello  del
Corpo sanitario della Marina: presidente;
  due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina: membri.
  Gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario della Marina facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte  della  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari di cui al
precedente comma 4.