Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria generale di merito; b) la commissione per gli accertamenti attitudinali; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli eventuali accertamenti sanitari. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni: presidente; due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso: membri; un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai candidati: membro aggiunto; un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2": segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello: presidente; due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello: membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori della Forza armata. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario della Marina: presidente; due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario della Marina: membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario della Marina: presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina: membri. Gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.