Art. 8. Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun candidato fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: a) qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo punti quattro. La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali rapporti informativi relativi all'ultimo triennio di servizio, rapportando il voto corrispondente al giudizio al periodo di valutazione e tenendo conto dei seguenti valori: 1) nella media, punti 0; 2) superiore alla media, punti 2; 3) eccellente, punti 4; b) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti quattro: 1) diploma: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100, punti 0; da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100, punti 0,50; da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100, punti 1,00; da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100, punti 1,35; 2) laurea breve: fino a 91/110, punti 1,50; da 92/110 a 105/110, punti 2,00; da 106/110 a 110/110, punti 2,50; 3) laurea: fino a 91/110, punti 3,00; da 92/110 a 105/110, punti 3,50; da 106/110 a 110/110, punti 4,00: c) altri titoli e benemerenze: massimo punti due: 1) per brevetti e/o specializzazioni in corso di validita', previsti dall'allegato A alla pubblicazione SMM 36, edizione 1972, e dal Foglio d'Ordini della Marina militare n. 16 del 22 febbraio 1997, sara' attribuito un punteggio di punti 0,50 per ciascun brevetto/ specializzazione, fino ad un massimo di punti 1,50; (2) per benemerenze saranno attribuiti i seguenti punteggi: medaglia d'oro al valore, punti 2,00; medaglia d'argento al valore, punti 1,50; medaglia di bronzo al valore, punti 1,00; encomio solenne, punti 0,50; encomio semplice, punti 0,25. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente comma, lettera c), non potra' comunque superare i due punti.