Art. 8.
                       Valutazione dei titoli
  1.  La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun
candidato fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
  a) qualita' del servizio prestato risultante  dalla  documentazione
matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio:  massimo
punti quattro.
  La  commissione  terra'  conto  delle  qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi  desumibili  da  eventuali
rapporti   informativi  relativi  all'ultimo  triennio  di  servizio,
rapportando  il  voto  corrispondente  al  giudizio  al  periodo   di
valutazione e tenendo conto dei seguenti valori:
  1) nella media, punti 0;
  2) superiore alla media, punti 2;
  3) eccellente, punti 4;
  b)   titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti quattro:
  1) diploma: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100, punti 0;
  da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100, punti 0,50;
  da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100, punti 1,00;
  da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100, punti 1,35;
  2) laurea breve: fino a 91/110, punti 1,50;
  da 92/110 a 105/110, punti 2,00;
  da 106/110 a 110/110, punti 2,50;
  3) laurea: fino a 91/110, punti 3,00;
  da 92/110 a 105/110, punti 3,50;
  da 106/110 a 110/110, punti 4,00:
  c) altri titoli e benemerenze: massimo punti due:
  1)  per  brevetti  e/o  specializzazioni  in  corso  di  validita',
previsti  dall'allegato A alla pubblicazione SMM 36, edizione 1972, e
dal Foglio d'Ordini della Marina militare n. 16 del 22 febbraio 1997,
sara' attribuito un punteggio di punti  0,50  per  ciascun  brevetto/
specializzazione, fino ad un massimo di punti 1,50;
  (2) per benemerenze saranno attribuiti i seguenti punteggi:
  medaglia d'oro al valore, punti 2,00;
  medaglia d'argento al valore, punti 1,50;
  medaglia di bronzo al valore, punti 1,00;
  encomio solenne, punti 0,50;
  encomio semplice, punti 0,25.
  Il  punteggio  massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i due punti.