Allegato D
                   ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA
  1. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria  di  cui
all'art.  13 del presente decreto si terra' conto dei seguenti titoli
di preferenza:
  insigniti di medaglia al valor militare;
  orfani di guerra;
  orfani di caduti per fatto di guerra;
  orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  feriti in combattimento;
  capi di famiglia numerosa;
  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato;
  fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  i  genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi non risposati ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  servizio  nel  settore
pubblico o privato;
  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un  anno,  nell'amministrazione  che  ha  indetto  il
concorso;
  coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
  2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche.
  3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di  merito,  sara'
preferito  il  candidato  piu'  giovane  d'eta',  in applicazione del
secondo periodo dell'art.  3,  comma  7,  della  legge  n.  127/1997,
aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
  4.  I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.