Allegato D ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 1. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria di cui all'art. 13 del presente decreto si terra' conto dei seguenti titoli di preferenza: insigniti di medaglia al valor militare; orfani di guerra; orfani di caduti per fatto di guerra; orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; feriti in combattimento; capi di famiglia numerosa; figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico. 2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.