Art. 4. Procedura di valutazione Ai fini della valutazione dei candidati, con provvedimento del direttore generale dell'ASI sara' nominata, per ciascun profilo professionale, una commissione esaminatrice. La commissione di esame potra' essere affiancata da un organismo di esperti, individuato con provvedimento del direttore generale dell'ASI, che avra' il compito esclusivo di valutare la potenziale attitudine dei candidati a rivestire il posto in relazione al quale il concorso viene bandito. Tale valutazione, che prevede un colloquio, consiste nella redazione di un profilo del candidato che, acquisito dalla commissione in plico chiuso, concorre alla formazione della valutazione dei titoli presentati dai candidati. Nella prima riunione, la commissione stabilisce i criteri e le modalita' delle prove concorsuali al fine dell'attribuzione dei punteggi, ivi compresi quelli per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, nonche' i criteri di quantificazione della eventuale valutazione effettuata dall'organismo di cui al periodo precedente. Nel verbale della medesima riunione deve essere fatta esplicita menzione del commissario o dei commissari in possesso della elevata conoscenza della lingua inglese. La commissione concludera' i propri lavori entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina.