Art. 4.
                      Procedura di valutazione
  Ai  fini  della  valutazione  dei  candidati, con provvedimento del
direttore generale  dell'ASI  sara'  nominata,  per  ciascun  profilo
professionale, una commissione esaminatrice.
  La commissione di esame potra' essere affiancata da un organismo di
esperti,   individuato   con  provvedimento  del  direttore  generale
dell'ASI, che avra' il compito esclusivo di  valutare  la  potenziale
attitudine  dei  candidati a rivestire il posto in relazione al quale
il  concorso  viene  bandito.  Tale  valutazione,  che   prevede   un
colloquio,  consiste nella redazione di un profilo del candidato che,
acquisito dalla commissione in plico chiuso, concorre alla formazione
della valutazione dei titoli presentati dai candidati.
  Nella prima riunione, la commissione  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita'  delle  prove  concorsuali  al  fine  dell'attribuzione dei
punteggi, ivi compresi quelli per  la  valutazione  della  conoscenza
della  lingua  inglese,  nonche'  i  criteri di quantificazione della
eventuale valutazione effettuata dall'organismo  di  cui  al  periodo
precedente.  Nel  verbale  della  medesima riunione deve essere fatta
esplicita menzione del commissario o dei commissari in possesso della
elevata conoscenza della lingua inglese.
  La  commissione  concludera'  i propri lavori entro sessanta giorni
dalla data del decreto di nomina.