Art. 9.
                           Borse di studio
  Ai dottorandi, con reddito annuo personale  complessivo  lordo  non
superiore  a  quindici  milioni  di  lire,  verra'  assegnata secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, una borsa di studio.
  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 166, del 9 giugno 1997.
  L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  L. 20.450.000
(10.561,54  euro)  relativa  al  primo  anno  di  corso  per   l'anno
accademico   1999/2000  assoggettabile  al  contributo  previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
  La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari  all'intera
durata del corso.
  La  cadenza  di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
  L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
  Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta.
  La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a  integrare  con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
  I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del
governo italiano vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato
di  ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato
prosegua oltre il periodo di  godimento  dell'assegno  di  ricerca  o
della borsa del Governo italiano.