Art. 6.
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
  In  caso  di  mancata  o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto,   subentra   altro   candidato,   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
  In  caso  di  utile  collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.