Art. 7. I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato, corredata dei seguenti documenti: fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5); ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 607.000, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 13694807 intestato all'Istituto universitario navale (solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio), con la seguente causale: "iscrizione al dottorato di ricerca in ..... - XV ciclo"; originale del diploma di scuola media superiore. La domanda dovra' inoltre contenere le seguenti dichiarazioni: di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche sussidiarie o integrative presso l'Istituto universitario navale, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti; di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, occasionali e di breve durata, a darne comunicazione all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato; qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato; i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo. Le domande che perverranno oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione anche se spedite prima della scadenza. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.