Art. 8. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della borsa stessa, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria provvedera' alla restituzione, ai nuovi beneficiari della borsa, della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi gia' versata.