Art. 11.
  I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
  I dottorandi in servizio presso pubbliche  amministrazioni  possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.
  Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno
consentiti  ai  dottorandi  che  dimostrino  di  dover soddisfare gli
obblighi militari o che si trovino nelle  condizioni  previste  dalla
legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  oppure  che  si  trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
  Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso  la  revoca  della
borsa di studio ha effetto a decorrere dal mese successivo.
  Gli   iscritti   ai   corsi   di  dottorato  di  ricerca  con  sede
amministrativa presso l'Istituto universitario navale e a  quelli  di
cui  quest'ultima  e'  sede  consorziata,  possono  svolgere limitata
attivita' didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nell'ambito  della
programmazione  effettuata dal collegio dei docenti per un massimo di
15 ore annue.