Art. 11. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso la revoca della borsa di studio ha effetto a decorrere dal mese successivo. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario navale e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti per un massimo di 15 ore annue.