Art. 12.
  Il titolo di dottore di ricerca  e'  conferito  a  conclusione  del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
  Le commissioni giudicatrici dell'esame  finale  saranno  formate  e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo in materia di dottorato di ricerca.