Art. 6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.