Art. 7.
  I concorrenti che risultino utilmente collocati  nella  graduatoria
di  merito  di  cui  al  precedente  articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il  termine  perentorio  di  giorni  15  che  decorrono  dal   giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato, corredata
dei seguenti documenti:
  fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
  due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5);
  ricevuta  del  versamento  della  prima  rata  del  contributo  per
l'accesso  e la frequenza ai corsi, pari a L. 607.000, da effettuarsi
sul  conto  corrente  postale  n.  13694807  intestato   all'Istituto
universitario navale (solo da parte di coloro che non usufruiscono di
borsa  di studio), con la seguente causale:  "iscrizione al dottorato
di ricerca in ..... - XV ciclo";
  originale del diploma di scuola media superiore.
  La domanda dovra' inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
  di non essere iscritto/a ad una scuola di  specializzazione  e,  in
caso  affermativo,  di  impegnarsi  a  sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
  di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra  borsa  di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
  di   volersi/non   volersi   impegnare   in   attivita'  didattiche
sussidiarie o integrative  presso  l'Istituto  universitario  navale,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti;
  di    essere/non   essere   in   servizio   presso   una   pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
  di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, occasionali e
di  breve   durata,   a   darne   comunicazione   all'amministrazione
universitaria,  affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la
compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato  e  gli
impegni  derivanti  dalle suddette attivita', che non devono in alcun
modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato;
  qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare
la borsa  stessa  con  altra  borsa  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni  all'estero,  l'attivita'
di ricerca del dottorato;
  i  portatori  di  handicap  con invalidita' pari o superiore al 66%
dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal  pagamento  del
contributo.
  Le  domande  che perverranno oltre il termine di cui al comma 1 del
presente articolo  non  saranno  prese  in  considerazione  anche  se
spedite prima della scadenza.
  L'amministrazione  universitaria  non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.