Art. 8.
  Coloro che  non  avranno  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari e coloro che avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
  Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla
borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio  della  borsa
stessa, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso
un   mese  dall'inizio  del  corso,  l'amministrazione  universitaria
provvedera' alla restituzione,  ai  nuovi  beneficiari  della  borsa,
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
gia' versata.