Art. 9.
  Le  borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo di  L.  20.450.000
(assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata)
per  il  primo  anno  di corso, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nelle  rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
  La  durata  della  borsa  di  studio  e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
  Le borse di dottorato non possono essere cumulate con  altre  borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere,  utili  ad  integrare  con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
  L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali  periodi
di  soggiorno  all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla
sussistenza della relativa copertura finanziaria.  Tali  periodi  non
possono  in  alcun  caso  superare  la meta' della durata dell'intero
corso di dottorato.
  La richiesta ai fini  dell'incremento  di  cui  sopra  deve  essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del  programma  di
studi  e  di ricerca a suo tempo formulati nonche' della delibera del
collegio dei docenti.
  Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in   rate   mensili
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso o dal tutore in caso  di  attivita'  formative
svolte in una delle sedi consorziate.
  Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo'  chiedere  di  fruine  una
seconda volta.