Art. 14.
                      Applicazione del C.C.N.L.
  Il vincitore sara' assunto in prova nella nona qualifica funzionale
con diritto al trattamento economico  iniziale  di  cui  al  C.C.N.L.
vigente,   salvo   miglior  trattamento  percepito  nella  precedente
qualifica. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi  e  non  puo'
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova  di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna  delle  parti  puo'  recedere  dal  nuovo
rapporto  in  qualsiasi  momento.  Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione  deve
essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  nella  nuova  qualifica. In caso di recesso la retribuzione
spettante nella nuova qualifica  viene  corrisposta  fino  all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita'.