Art. 5.
                          Docenti dei corsi
  Per lo svolgimento dei  corsi  l'amministrazione  si  avvarra'  dei
docenti  dell'Ateneo,  di personale interno all'Ateneo in possesso di
professionalita'  inerente  la  qualifica  a  cui  si  riferisce   il
corso-concorso,   di   altro   personale   di   comprovata  capacita'
appartenente ad amministrazioni pubbliche  o  private  e  di  esperti
nelle materie dei corsi.