Art. 11.
                     Prove di esame e votazione
  Le   prove   finali   verteranno  sugli  argomenti  del  corso.  Il
calendario, nonche' le modalita'  delle  prove  sara'  notificato  ai
partecipanti  al  corso-concorso  mediante  comunicazione  effettuata
dalla commissione didattica. La votazione finale  sara'  espressa  in
sessantesimi:   il  corso-concorso  si  intendera'  superato  con  la
votazione minima di 36/60.
  I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dovranno
presentarsi muniti di  un  valido  documento  di  riconoscimento  per
sostenere la prova finale.