Art. 12.
                   Preferenze a parita' di merito
                   e formazione della graduatoria
  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova finale dovranno far
pervenire, all'ufficio concorsi dell'Universita' degli studi di  Roma
Tre  -  Via  Ostiense n. 169, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto  la  prova,  i  documenti  in  carta semplice attestanti il
possesso  dei  titoli  di  preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di
valutazione,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Espletate  le  prove  finali  del  corso-concorso,  la  commissione
esaminatrice  stilera'  la  graduatoria  generale  di  merito formata
secondo l'ordine decrescente della votazione  conseguita  da  ciascun
candidato.
  Verranno  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti previsti nel
presente decreto, i candidati utilmente collocatisi nella graduatoria
generale di merito, con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dal presente articolo.
  La graduatoria dei vincitori sara' successivamente affissa all'Albo
dell'ufficio   concorsi.  Dalla  pubblicazione  del  predetto  avviso
all'Albo dell'ufficio  concorsi  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.
  La  graduatoria  dei  vincitori  rimane  efficace per un termine di
diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata   pubblicazione   per
eventuali  coperture  di posti per i quali il corso-concorso e' stato
bandito e che successivamente ed entro tale data  dovessero  rendersi
disponibili.
  Il   superamento   della   prova   finale,   qualora  non  comporti
l'inclusione nella  graduatoria  dei  vincitori,  costituisce  titolo
valutabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 1994/1997.