Art. 12. Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria I candidati che abbiano superato la prova finale dovranno far pervenire, all'ufficio concorsi dell'Universita' degli studi di Roma Tre - Via Ostiense n. 169, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Espletate le prove finali del corso-concorso, la commissione esaminatrice stilera' la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da ciascun candidato. Verranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti previsti nel presente decreto, i candidati utilmente collocatisi nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal presente articolo. La graduatoria dei vincitori sara' successivamente affissa all'Albo dell'ufficio concorsi. Dalla pubblicazione del predetto avviso all'Albo dell'ufficio concorsi decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il corso-concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Il superamento della prova finale, qualora non comporti l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, costituisce titolo valutabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 1994/1997.