Art. 14. Applicazione del C.C.N.L. I vincitori saranno assunti in prova nella prima qualifica speciale, area delle biblioteche, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al C.C.N.L. vigente, salvo miglior trattamento percepito nella precedente qualifica. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal nuovo rapporto in qualsiasi momento. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio nella nuova qualifica. In caso di recesso la retribuzione spettante nella nuova qualifica viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'.