Art. 14.
                      Applicazione del C.C.N.L.
  I   vincitori  saranno  assunti  in  prova  nella  prima  qualifica
speciale,  area  delle  biblioteche,  con  diritto   al   trattamento
economico   iniziale  di  cui  al  C.C.N.L.  vigente,  salvo  miglior
trattamento percepito nella precedente qualifica. Il periodo di prova
ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
  Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova  di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna  delle  parti  puo'  recedere  dal  nuovo
rapporto  in  qualsiasi  momento.  Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione  deve
essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  nella  nuova  qualifica. In caso di recesso la retribuzione
spettante nella nuova qualifica  viene  corrisposta  fino  all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita'.