Art. 4.
              Dichiarazione da formulare nella domanda
  Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  3
maggio  1957,  n.  686, nella domanda di ammissione, di cui si allega
schema  esemplificativo,  gli  aspiranti  dovranno  dichiarare,  pena
l'esclusione   dal   corso-concorso,   sotto   la  propria  personale
responsabilita':
  cognome e nome;
  la data ed il luogo di nascita;
  di  non  aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne  penali
riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia, indulto o perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;
  il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente
decreto;
  di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
  l'anzianita' di servizio e la qualifica di inquadramento  possedute
alla data di presentazione della domanda;
  l'indirizzo  dove  si  desidera  che  vengano  inviate le eventuali
comunicazioni.
  I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo l'ausilio  necessario  alla  frequenza  dei
corsi,   nonche'  l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
  L'amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa.
  Gli  interessati  devono  redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
  Unitamente alla domanda dovranno essere allegati i titoli  indicati
all'art. 8, in originale o autocertificati. I dipendenti sono ammessi
al  corso-concorso  con  riserva e l'amministrazione puo' disporre in
qualsiasi  momento,   con   provvedimento   motivato   dell'autorita'
competente, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti
richiesti.