Art. 5.
                          Docenti dei corsi
  Per  lo  svolgimento  dei  corsi  l'amministrazione si avvarra' dei
docenti dell'Ateneo, di personale interno all'Ateneo in  possesso  di
professionalita'   inerente  la  qualifica  a  cui  si  riferisce  il
corso-concorso,  di   altro   personale   di   comprovata   capacita'
appartenente  ad  amministrazioni  pubbliche  o  private e di esperti
nelle materie dei corsi.