Art. 5. Docenti dei corsi Per lo svolgimento dei corsi l'amministrazione si avvarra' dei docenti dell'Ateneo, di personale interno all'Ateneo in possesso di professionalita' inerente la qualifica a cui si riferisce il corso-concorso, di altro personale di comprovata capacita' appartenente ad amministrazioni pubbliche o private e di esperti nelle materie dei corsi.