Art. 9. C o r s i Ai corsi e' ammesso un numero di partecipanti comunque non superiore al doppio dei posti previsti nel presente decreto. Qualora il numero delle domande presentate non raggiungesse suddetto limite, non si fara' ricorso alla preselezione e saranno ammessi ai corsi tutti i candidati. Le assenze dalle lezioni, anche se giustificate e a qualsiasi causa dovute, non possono superare il limite di un terzo delle ore previste per l'intero corso, pena l'esclusione dal corso-concorso. L'esclusione sara' decretata con provvedimento del direttore amministrativo e notificata all'interessato. I corsi saranno svolti di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Possono comunque essere svolti anche in orario di lavoro per non piu' di un terzo dell'orario complessivo, previa autorizzazione del D.A. Il calendario dei corsi, per un numero di ore pari a 60, nonche' le materie che verranno approfondite nell'ambito di quelle indicate all'art. 10, sara' determinato dalla commissione didattica, e sara' reso noto mediante affissione all'Albo dell'ufficio concorsi.