Art. 9.
                              C o r s i
  Ai  corsi  e'  ammesso  un  numero  di  partecipanti  comunque  non
superiore al doppio dei posti previsti nel presente decreto.  Qualora
il  numero delle domande presentate non raggiungesse suddetto limite,
non si fara' ricorso alla preselezione e  saranno  ammessi  ai  corsi
tutti i candidati.
  Le assenze dalle lezioni, anche se giustificate e a qualsiasi causa
dovute, non possono superare il limite di un terzo delle ore previste
per   l'intero   corso,   pena   l'esclusione   dal   corso-concorso.
L'esclusione  sara'  decretata  con   provvedimento   del   direttore
amministrativo  e  notificata all'interessato. I corsi saranno svolti
di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Possono  comunque  essere
svolti anche in orario di lavoro per non piu' di un terzo dell'orario
complessivo, previa autorizzazione del D.A.
  Il calendario dei corsi, per un numero di ore pari a 60, nonche' le
materie  che  verranno  approfondite  nell'ambito  di quelle indicate
all'art. 10, sara' determinato dalla commissione didattica,  e  sara'
reso noto mediante affissione all'Albo dell'ufficio concorsi.