Art. 11. Prove di esame e votazione Le prove finali verteranno sugli argomenti del corso. Il calendario, nonche' le modalita' delle prove sara' notificato ai partecipanti al corso-concorso mediante comunicazione effettuata dalla commissione didattica. La votazione finale sara' espressa in sessantesimi: il corso-concorso si intendera' superato con la votazione minima di 36/60. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento per sostenere la prova finale.