Art. 11.
                     Prove di esame e votazione
  Le  prove  finali  verteranno  sugli  argomenti   del   corso.   Il
calendario,  nonche'  le  modalita'  delle  prove sara' notificato ai
partecipanti  al  corso-concorso  mediante  comunicazione  effettuata
dalla  commissione  didattica.  La votazione finale sara' espressa in
sessantesimi:  il  corso-concorso  si  intendera'  superato  con   la
votazione minima di 36/60.
  I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dovranno
presentarsi  muniti  di  un  valido  documento  di riconoscimento per
sostenere la prova finale.