Art. 12.
                   Preferenze a parita' di merito
                   e formazione della graduatoria
  I candidati che abbiano  superato  la  prova  finale  dovranno  far
pervenire,  all'ufficio concorsi dell'Universita' degli studi di Roma
Tre - Via Ostiense n. 169, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto la prova, i  documenti  in  carta  semplice  attestanti  il
possesso  dei  titoli  di  preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di
valutazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Espletate  le  prove  finali  del  corso-concorso,  la  commissione
esaminatrice stilera'  la  graduatoria  generale  di  merito  formata
secondo  l'ordine  decrescente  della votazione conseguita da ciascun
candidato.
  Verranno dichiarati vincitori, nei limiti dei  posti  previsti  nel
presente decreto, i candidati utilmente collocatisi nella graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
  La graduatoria dei vincitori sara' successivamente affissa all'Albo
dell'ufficio  concorsi.  Dalla  pubblicazione  del  predetto   avviso
all'Albo  dell'ufficio  concorsi  decorre  il  termine  per eventuali
impugnative.
  La graduatoria dei vincitori rimane  efficace  per  un  termine  di
diciotto   mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per
eventuali coperture di posti per i quali il corso-concorso  e'  stato
bandito  e  che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
  Il  superamento  della   prova   finale,   qualora   non   comporti
l'inclusione  nella  graduatoria  dei  vincitori,  costituisce titolo
valutabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 1994/1997.