Art. 14.
                      Applicazione del C.C.N.L.
  I  vincitori  saranno  assunti  in  prova  nella  quinta  qualifica
funzionale  con  diritto  al trattamento economico iniziale di cui al
C.C.N.L.  vigente,  salvo   miglior   trattamento   percepito   nella
precedente  qualifica. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e
non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa la meta' del periodo di  prova  di  cui  al  comma  1,  nel
restante  periodo  ciascuna  delle  parti  puo'  recedere  dal  nuovo
rapporto in qualsiasi momento. Il recesso  opera  dal  momento  della
comunicazione  alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  nella  nuova  qualifica. In caso di recesso la retribuzione
spettante nella nuova qualifica  viene  corrisposta  fino  all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita'.