Art. 4.
              Dichiarazione da formulare nella domanda
  Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, nella domanda di ammissione, di  cui  si  allega
schema  esemplificativo,  gli  aspiranti  dovranno  dichiarare,  pena
l'esclusione  dal  corso-concorso,   sotto   la   propria   personale
responsabilita':
  cognome e nome;
  la data ed il luogo di nascita;
  di  non  aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne  penali
riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia, indulto o perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;
  il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente
decreto;
  di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
  l'anzianita'  di servizio e la qualifica di inquadramento possedute
alla data di presentazione della domanda;
  l'indirizzo dove si  desidera  che  vengano  inviate  le  eventuali
comunicazioni.
  I  candidati  riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno  fare  esplicita  richiesta  in  relazione  al
proprio  handicap  riguardo  l'ausilio  necessario alla frequenza dei
corsi,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
  L'amministrazione   non   assume   alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo  indicato  nella  domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
  Gli interessati devono redigere le domande  secondo  il  fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
  Unitamente  alla domanda dovranno essere allegati i titoli indicati
all'art. 8, in originale o autocertificati. I dipendenti sono ammessi
al corso-concorso con riserva e l'amministrazione  puo'  disporre  in
qualsiasi   momento,   con   provvedimento   motivato  dell'autorita'
competente, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti
richiesti.