Art. 9. C o r s i Ai corsi e' ammesso un numero di partecipanti comunque non superiore al doppio dei posti previsti nel presente decreto. Qualora il numero delle domande presentate non raggiungesse suddetto limite, non si fara' ricorso alla preselezione e saranno ammessi ai corsi tutti i candidati. Le assenze dalle lezioni, anche se giustificate e a qualsiasi causa dovute, non possono superare il limite di un terzo delle ore previste per l'intero corso, pena l'esclusione dal corso-concorso. L'esclusione sara' decretata con provvedimento del direttore amministrativo e notificata all'interessato. Il calendario dei corsi sara' determinato dalla commissione didattica, comunque per un numero di ore non superiore a ventiquattro, sara' reso noto mediante affissione all'albo dell'ufficio concorsi.