Art. 9.
                              C o r s i
  Ai  corsi  e'  ammesso  un  numero  di  partecipanti  comunque  non
superiore al doppio dei posti previsti nel presente decreto.  Qualora
il numero delle domande presentate non raggiungesse suddetto  limite,
non  si  fara'  ricorso  alla preselezione e saranno ammessi ai corsi
tutti i candidati.
  Le assenze dalle lezioni, anche se giustificate e a qualsiasi causa
dovute, non possono superare il limite di un terzo delle ore previste
per   l'intero   corso,   pena   l'esclusione   dal   corso-concorso.
L'esclusione   sara'   decretata   con  provvedimento  del  direttore
amministrativo e notificata all'interessato.
  Il  calendario  dei  corsi  sara'  determinato  dalla   commissione
didattica,   comunque   per   un   numero  di  ore  non  superiore  a
ventiquattro,  sara'   reso   noto   mediante   affissione   all'albo
dell'ufficio concorsi.