Art. 5.
  Il presente provvedimero verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la  pubblicazione,  dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall'art. 9 del del D.L 21 aprile 1995, n.  120,  convertito
con  modificazione,  nella  legge  21  giugno  1995,  n.  236, per la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.