Art. 6.
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
  Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione formulera' la
graduatoria secondo l'ordine decrescente della votazione  complessiva
risultante somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e
dal voto ottenuto nel colloquio di ciascun candidato.
  I  candidati  che abbiano superato le prove d'esame e che intendano
far valere i titoli di  riserva,  precedenza  e  preferenza  previsti
dalla   normativa   vigente,   gia'  indicati  in  domanda,  dovranno
presentare o  far  pervenire  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  Ministero  dei  lavori pubblici - Direzione generale
degli affari generali e  del  personale  -  Divisione  II  -  Ufficio
concorsi  -  via  Nomentana  n.  2  -  00161  Roma,  entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni,   che   decorre   dalla   data   di
effettuazione  del  colloquio,  i documenti attestanti il possesso di
detti  titoli,  redatti  nelle  forme  prescritte  dai  quali  dovra'
risultare  il  possesso  dei  titoli  anche alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
  La graduatoria generale di merito dei candidati  sara'  predisposta
secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
  Saranno   dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria  generale
di merito.
  La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori
del concorso sara' approvata secondo le disposizioni vigenti.
  Tale  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale del
Ministero dei lavori pubblici e  di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
  Dalla data di pubblicazione dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.