Art. 7.
            Contratto individuale di lavoro e assunzione
  I  candidati  dichiarati vincitori del concorso in questione, ed in
regola con la documentazione prescritta per l'accesso al  profilo  di
che  trattasi, verranno assunti in prova nel profilo professionale di
assistente tecnico - area B.
  Il relativo rapporto di lavoro verra' instaurato con  le  modalita'
di  cui  all'art.  14  e 14-bis del contratto collettivo nazionale di
lavoro sottoscritto il 16 maggio  1995  e  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  in  vigore  dal 17 febbraio 1999, citati nelle
premesse,   attraverso   la   sottoscrizione  di  appositi  contratti
individuali di lavoro.
  Qualora il candidato, dichiarato vincitore, invitato per la stipula
del contratto, non si presenti nel giorno fissato per la stipula  del
medesimo  senza  giustificato  motivo, l'amministrazione comunichera'
all'interessato di non procedere alla stipula del contratto.
  Nel contratto sono indicati:
  a) la tipologia del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato  e  a
tempo pieno;
  b)  la  data  di  inizio  del  rapporto di lavoro, data dalla quale
decorreranno gli effetti giuridici ed economici;
  c)  l'area  di  inquadramento  professionale,  le  mansioni  e   il
trattamento economico iniziale;
  d) la durata del periodo di prova;
  e) la sede di destinazione.
  Il  contratto  di  assunzione e' immediatamente esecutivo, salva la
sopravvenienza di  inefficacia,  qualora  l'organo  di  controllo  ne
ricusi il visto.
  I  vincitori  saranno  assegnati,  tenuto  conto  delle esigenze di
servizio,   presso   uno   degli   uffici   centrali   o   periferici
dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Ai vincitori del concorso sara' corrisposto dalla data di effettiva
assunzione   in  servizio,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  il
trattamento economico corrispondente alla posizione economica B3.