Art. 7. Contratto individuale di lavoro e assunzione I candidati dichiarati vincitori del concorso in questione, ed in regola con la documentazione prescritta per l'accesso al profilo di che trattasi, verranno assunti in prova nel profilo professionale di assistente tecnico - area B. Il relativo rapporto di lavoro verra' instaurato con le modalita' di cui all'art. 14 e 14-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995 e del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 17 febbraio 1999, citati nelle premesse, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti individuali di lavoro. Qualora il candidato, dichiarato vincitore, invitato per la stipula del contratto, non si presenti nel giorno fissato per la stipula del medesimo senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' all'interessato di non procedere alla stipula del contratto. Nel contratto sono indicati: a) la tipologia del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato e a tempo pieno; b) la data di inizio del rapporto di lavoro, data dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici; c) l'area di inquadramento professionale, le mansioni e il trattamento economico iniziale; d) la durata del periodo di prova; e) la sede di destinazione. Il contratto di assunzione e' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia, qualora l'organo di controllo ne ricusi il visto. I vincitori saranno assegnati, tenuto conto delle esigenze di servizio, presso uno degli uffici centrali o periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici. Ai vincitori del concorso sara' corrisposto dalla data di effettiva assunzione in servizio, ai sensi della normativa vigente, il trattamento economico corrispondente alla posizione economica B3.