Art. 8. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nel contratto nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nonche' quelle previste dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 29 novembre 1999 Il direttore generale: Blasco