Art. 8.
                        Norme di salvaguardia
  Per quanto non previsto  dal  presente  bando  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente  della
Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione
e modificazione nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n.    693,  nel  contratto  nazionale  di
lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nonche' quelle
previste dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
  Roma, 29 novembre 1999
                                        Il direttore generale: Blasco