Art. 4.
                             Esclusioni
  Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
  a)  la  cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
  b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
  c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del concorso
cui il/la candidato/a intende partecipare.
  Ai candidati la cui  domanda  sia  stata  dichiarata  inammissibile
sara'   data  comunicazione  dell'esclusione  dal  concorso  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni    momento,    fino
all'approvazione  delle  graduatorie,  l'esclusione  dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
  Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore
con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al  concorso  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente comma.
  Parimenti  sara' disposta la decadenza dei candidati di cui risulti
non veritiera una  delle  dichiarazioni  previste  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso.  A  tale  proposito  si  ricorda  che
costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti
viziati da falsita' ideologiche  e/o  materiali,  nonche'  utilizzare
atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie
penali  previste  dagli  articoli  482, 485, 489, 495, 496 del codice
penale. Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti  o
dichiarazioni  false  o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia
retroattiva alla presentazione dell'istanza.