Art. 4. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del concorso cui il/la candidato/a intende partecipare. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso. A tale proposito si ricorda che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsita' ideologiche e/o materiali, nonche' utilizzare atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste dagli articoli 482, 485, 489, 495, 496 del codice penale. Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni false o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia retroattiva alla presentazione dell'istanza.