Art. 6.
                            Prove d'esame
  L'esame  di  ammissione  consiste  in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una  verifica
della   conoscenza  della  o  delle  lingue  straniere  indicate  dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
  Al candidato deve essere comunicato  l'esito  della  prova  scritta
prima  di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene
fissata la data della prova orale. Questa puo' essere  stabilita  per
lo  stesso  giorno,  se tutti i candidati acconsentono, deve comunque
essere sostenuta entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta.
  La commissione attribuisce ad ogni candidato fino a  60  punti  per
ciascuna  delle due prove. In caso di differente valutazione da parte
dei commissari, ognuno di loro attribuisce al  candidato  fino  a  20
punti  per  ciascuna  prova. E' ammesso alla prova orale il candidato
che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a
40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata  solo  se  il
candidato  ottenga  un  punteggio  non  inferiore a 40/60. Al termine
della prova orale, la commissione compila la graduatoria generale  di
merito  come  somma  dei  punteggi  ottenuti  dai candidati nelle due
prove. La graduatoria generale e' approvata dal  rettore  ed  esposta
all'albo rettorale.