Art. 6. Prove d'esame L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese. Al candidato deve essere comunicato l'esito della prova scritta prima di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene fissata la data della prova orale. Questa puo' essere stabilita per lo stesso giorno, se tutti i candidati acconsentono, deve comunque essere sostenuta entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta. La commissione attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso di differente valutazione da parte dei commissari, ognuno di loro attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine della prova orale, la commissione compila la graduatoria generale di merito come somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove. La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta all'albo rettorale.