Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
  I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino  alla  concorrenza  del  numero  di  posti  messi  a
concorso  per dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di  utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
  I  candidati  ammessi,  dovranno   presentare   o   far   pervenire
all'Universita'  dell'Insubria  entro il termine perentorio di giorni
quindici, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione su carta legale, o
resa legale, corredata dai seguenti documenti:
  a) una fotocopia fronte e retro del documento di identita' in carta
libera debitamente firmata;
  b) autocertificazione di cittadinanza;
  c) una fotocopia fronte  e  retro  del  tesserino,  rilasciato  dal
Ministero delle finanze, riportante il codice fiscale;
  d)  il  diploma  -  documento  originale  -  di  scuola  secondaria
superiore ovvero, per  i  cittadini  stranieri,  il  diploma  che  ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
  e) il certificato di laurea con la relativa votazione;
  f) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti ad una
scuola di specializzazione  ovvero  di  perfezionamento  o,  in  caso
contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
  g) la dichiarazione di non aver fruito in precedenza di altre borse
di studio o di dottorato;
  h) ricevuta di versamento della contribuzione;
  i) autocertificazione del reddito personale complessivo relativo al
1998  per  i  candidati classificati in posizione utile per godere di
una borsa di studio;
  j) dichiarazione del reddito complessivo familiare relativo al 1998
per coloro che non si sono collocati in posizione utile per godere di
una borsa di studio.
  La mancata  presentazione  della  domanda  entro  i  termini  sopra
esposti  comporta  la  decadenza dal diritto di frequenza ai corsi di
dottorato.
  I cittadini stranieri devono inoltre  dichiarare  di  possedere  il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.