Art. 8.
                         Frequenza ai corsi
  La frequenza ai corsi di dottorato e' obbligatoria. Il collegio dei
docenti puo' motivatamente decidere l'esclusione dal corso o  la  non
ammissione   all'anno   successivo,   o  per  assenze  ingiustificate
superiori a due mesi o per valutazione negativa dell'attivita' svolta
durante l'anno.
  La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa in caso  di
servizio  militare di leva o servizio civile sostitutivo o in caso di
maternita', nei limiti della  normativa  prevista  per  i  dipendenti
pubblici.  La  sospensione e' accordata con provvedimento del rettore
su documentata domanda indirizzata  al  coordinatore  del  corso.  La
sospensione  interrompe  il  godimento  della  borsa  di  studio.  Il
candidato dovra' effettuare  un  periodo  di  recupero  della  stessa
durata  del periodo di sospensione, usufruendo della parte non goduta
della borsa.
  La  partecipazione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile   con   la   contemporanea   iscrizione   a   scuole   di
specializzazione o perfezionamento o altri corsi di dottorato.